L’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Lazio) ha chiarito, in risposta ad un recente interpello, che il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) deve essere applicato anche nel caso in cui il cessionario utilizzi i pc, tablet e laptop come beni strumentali.
L’art. 17, comma 6, lettera c) del Dpr 633/72 prevede che l’inversione contabile debba essere applicata «alle cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale» spostando in capo al cessionario l’onere di pagamento dell’imposta attraverso il meccanismo del reverse charge.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in questa situazione, il cedente, non essendo obbligato a verificare le future intenzioni del cessionario sulla successiva rivendita o meno del bene, dovrà emettere fattura senza addebitare l’imposta al cessionario. Quindi, il cessionario, anche quando non intende rivendere il bene acquistato dal grossista, non è qualificabile come utilizzatore finale del bene e l’acquisto continua ad esser considerato come effettuato in una fase distributiva che precede il dettaglio da cui deriva l’assoggettabilità ad inversione contabile dell’operazione.