Circolare 34/E Agenzia delle Entrate – transazione fiscale

Con la circolare n. 34/E, sulla base delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 159/2020 in vigore dal 04.12.2020, l’Agenzia delle Entrate delinea le regole per la valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti.

Dopo un breve excursus normativo, il documento fornisce indicazioni agli Uffici sulla valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti, sul rapporto con i rappresentanti dell’imprenditore in stato di crisi e con il Commissario giudiziale.

La circolare si sofferma anche sull’accordo di ristrutturazione dei debiti e sul concordato preventivo, ossia le due procedure cui il debitore può far ricorso, a seconda dei casi, ai fini della composizione della crisi d’impresa, descrivendone la disciplina normativa, i requisiti di ammissibilità, gli oneri a carico dei soggetti interessati e gli effetti.

Con particolare riferimento alla relazione di attestazione, la circolare illustra anche gli elementi che devono essere necessariamente riportati nella relazione del professionista, che rappresenta il supporto su cui si fondano le valutazioni dei creditori in merito alle proposte di soddisfacimento dei crediti. Il professionista deve:

  1. valutare la convenienza del trattamento del credito tributario o contributivo e relativi accessori proposto dal contribuente rispetto alla liquidazione giudiziale;
  2. dimostrato di aver verificato la veridicità dei dati aziendali, tenendo conto dell’adeguatezza e del corretto funzionamento del sistema amministrativo e contabile dell’azienda;
  3. accertare le cause della crisi.

Infine vengono impartite le indicazioni operative alle strutture territoriali delle Entrate, finalizzate a garantire un approccio uniforme, su tutto il territorio nazionale, all’attività di valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari.

L’Agenzia evidenzia che per ritenere accoglibile una proposta di trattamento del credito tributario occorre sostanzialmente valutare la maggiore, o minore, convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in considerazione della relazione di attestazione del professionista.

 

Circolare n. 34 del 29 dicembre 2020

Condividi:

Altri articoli