Società agricole di persone – ammesso l’amministratore “itinerante”

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 8430 del 30 aprile 2020 ha affermato che nelle società agricole di persone (in primo luogo società semplici) è ammesso l’amministratore titolare della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), che amministra una pluralità di società; e ciò in quanto solo nelle società agricole di capitali si applica la norma secondo cui la «qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società» (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 29 marzo 2004, n. 99).

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, afferma, quindi, che detta norma si riferisce al solo amministratore di società di capitali. Quest’ultimo non può, dunque, apportare la sua qualifica di Iap a più di una società di capitali, mentre nelle società di persone non vi è tale limite. Pertanto, è ben possibile che la stessa persona fisica IAP abbia la qualità di “socio qualificante” di una pluralità di società di persone, e ciò anche se in esse (o in una di esse) egli assuma la qualità di “socio amministratore”.

Secondo la Corte infatti la ratio della norma limitativa dell’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, è quella di evitare che un soggetto in possesso della qualifica di IAP assuma il ruolo di amministratore in più società di capitali con conseguente sfruttamento di tale tipologia societaria, dando così luogo al fenomeno “abusivo” del cd. IAP itinerante. Il medesimo fenomeno abusivo però non risulta perseguibile per mezzo delle società di persone, dal momento che la relativa disciplina prevede che la persona fisica IAP acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali.

 

Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 22-01-2020) 30-04-2020, n. 8430

 

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