Agenzia delle Entrate e prova della cessione intracomunitaria

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 12/E del 12.05.2020 torna a fornire alcuni chiarimenti in tema di prova della cessione intracomunitaria, alla luce della recente introduzione delle regole previste dall’articolo 45 bis del regolamento europeo 1912/2018.

Si ricorda, infatti, che tale regolamento ha introdotto una presunzione legale circa l’avvenuto trasporto dei beni in ambito comunitario, la cui applicazione dipende dal rispetto di determinate condizioni e dal possesso della documentazione elencata nel regolamento.

Il possesso dei documenti, distintamente indicati dall’articolo 45-bis, permette all’operatore di essere blindato rispetto alla prova che l’operazione di cessione intracomuntaria realizzata sia stata correttamente eseguita senza applicazione dell’Iva, in regime di non imponibilità.

Nella circolare in commento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui
all’articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria“.

L’agenzia delle Entrate afferma, quindi, che in difetto della documentazione prevista dal regolamento non viene meno la non imponibilità dell’operazione, a patto che il contribuente sia in grado di dimostrare che l’operazione sia realmente avvenuta.

Nella circolare sono elencati i documenti che il contribuente deve comunque possedere affinché sia in grado di fornire questa prova: il Cmr o documento di trasporto, conservato unitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse per le cessioni, agli accordi contrattuali e agli elenchi Instrastat.

Resta inteso che il possesso di detti documenti non è sufficiente per l’operatore al fine di ottenere la presunzione legale; pertanto, stante la necessità di dover comunque conservare diversi documenti probatori, è senz’altro preferibile fare riferimento a quanto richiesto dalla norma unionale, al fine di invertire l’onere della prova in capo all’Amministrazione finanziaria.

circolare n. 12 prova trasporto merci in cessione intracomunitaria

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