Da lunedì 13 luglio è possibile inviare (solo con trasmissione diretta) le comunicazioni telematiche per la cessione dei seguenti tax credit (introdotti dal Dl “cura Italia” e dal Dl Rilancio):
– crediti d’imposta calcolati su canoni di locazione riferiti al solo mese di marzo e che fanno riferimento al cosiddetto “bonus botteghe e negozi”;
-crediti d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda e che fanno riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio.
A tal riguardo, il provvedimento pubblicato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con data 1° luglio, ne chiarisce le modalità e i soggetti a cui questa si applica. Le disposizioni previste dal provvedimento sopracitato concernono esclusivamente i suddetti crediti, sono pertanto ancora esclusi da tale disciplina i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione, per i quali è necessario attendere successivi provvedimenti.
Per quanto riguarda il trasferimento del credito, il DL 34/2020 stabilisce che questo spetti ai soggetti che hanno maturato crediti d’imposta concessi dai provvedimenti a contrasto all’emergenza di Covid-19. Essi potranno optare per una cessione totale o parziale del credito a favore di terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziati.
Si ricorda che la cessione potrà essere effettuata anche nei confronti del locatore ottenendo una sorta di “sconto” sulla fattura del canone dovuto.
Relativamente alle modalità della comunicazione (della cessione del credito), questa deve essere presentata dai soggetti cedenti, entro il 31 dicembre 2021 ed esclusivamente via telematica per mezzo delle funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nella comunicazione, dovranno essere indicati i seguenti dati:
- la tipologia del credito d’imposta ceduto, distinguendo “bonus botteghe” da quello introdotto dal DL Rilancio (in questo caso, sarà necessario specificare anche il mese di riferimento dell’imposta);
- l’ammontare del credito d’imposta maturato;
- l’importo del credito d’imposta ceduto;
- il codice fiscale del cessionario;
- la data in cui è intervenuta la cessione del credito.
Il cessionario potrà a sua volta decidere di utilizzare il credito acquisito, in una delle seguenti forme:
- in compensazione del mod. F24;
- nel mod. Redditi relativo all’anno nel quale il credito è stato ceduto;
- attraverso un’ulteriore cessione del credito, sempre che questa avvenga nello stesso anno.
La quota di credito non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui il credito è stato ceduto, non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né potrà essere rimborsata.
Provv. art. 122 DL Rilancio pub