Bonus sanificazione e DPI: dal 20 luglio al via le comunicazioni delle spese ammissibili

L’Agenzia delle entrate con provvedimento n. 259854/2020 ha reso disponibili i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio relativi alle spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
A decorrere da lunedì 20 luglio, sarà possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito servizio web, le spese sostenute in relazione ai suddetti crediti d’imposta. Il provvedimento, definisce altresì anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito inoltre i primi chiarimenti in merito ai suddetti crediti nella circolare 20/E del 10 luglio 2020, di cui se ne ripercorre di seguito i tratti più significativi.

Credito relativo alle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 Dl 34/2020)
Per quanto riguarda il credito relativo alle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 Dl 34/2020), l’importo massimo del credito risulta essere pari a 48.000 euro, corrispondenti al 60% delle spese ammissibili. La comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata fino al 30 novembre 2021.
L’agevolazione è riconosciuta a tutti i soggetti operanti con attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e alle associazioni, fondazioni ed enti privati che esercitano un’attività in regime d’impresa.
Per quanto concerne le spese a cui fa riferimento l’articolo 120, queste sono distinte in due gruppi specifici:

  • le spese riguardanti interventi agevolabili, associate a spese edilizie e per l’acquisto di arredi finalizzati ad assicurare il rispetto delle disposizioni sanitarie e a garantire la riapertura delle attività in sicurezza;
  • le spese riguardanti investimenti agevolabili, legate all’acquisto di apparecchiature di controllo della temperatura e di strumenti e tecnologie necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva e è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito può essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario o da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; quindi laddove vi siano crediti residui al 31 dicembre 2021 questi non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Credito relativo alle spese di sanificazione e all’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 Dl 34/2020),
Per quanto riguarda il credito relativo alle spese di sanificazione e all’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 Dl 34/2020), in questo caso l’importo massimo del credito è pari a 60.000 euro, corrispondenti al 60% delle spese ammissibili e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. La comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata fino al 7 settembre 2020.
L’agevolazione prevista dall’art. 125 è riconosciuta a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e ad enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti.
L’agevolazione spetta in relazione alle spese sostenute per:
– la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– l’acquisto di dispositivi di sanificazione individuale, prodotti detergenti e disinfettati, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, dispositivi di sicurezza diversi. Ad esempio mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione, barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito spettante sarà in questo caso utilizzabile in compensazione tramite modello F24, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o potrà essere ceduto a terzi, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021.

Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio

Provv. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub

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