L’imposta di registro si applica sull’atto

Con la sentenza n. 158 del 21 luglio 2020 la Corte Costituzionale ha analizzato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (c.d. TUR), nella parte in cui, nella sua attuale formulazione, dispone che, nell’applicare l’imposta di registro “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. La questione era stata sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 23 settembre 2019 n. 212 nel corso di un giudizio sulla questione della tassazione di un conferimento d’azienda seguito dalla cessione del capitale sociale della società conferitaria da parte del soggetto conferente.

La sentenza della Consulta, nel proclamare l’infondatezza dei rilievi della Cassazione, detta alcuni importanti principi che di seguito sintetizziamo:

  • l’imposta di registro è una «imposta d’atto» e quindi deve essere applicata agli effetti prodotti dall’atto presentato alla registrazione, senza che possano interferire valutazioni estranee allo stesso;
  • l’articolo 20 del Dpr 131/1986 non è una norma anti elusiva, ma è una norma interpretativa dell’atto presentato alla registrazione;
  • la materia imponibile è rappresentata dagli effetti “giuridici” che l’atto produce e non può avere ingresso alcuna valutazione di tipo “economico” in ordine alla tassazione che deve essere applicata allatto presentato alla registrazione.

Inoltre, la Corte costituzionale osserva che, a presidio dell’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali è preposta la disciplina antielusiva di cui all’articolo 10-bis della legge 212/2000.

Infine, sempre secondo la Consulta, l’interpretazione della Cassazione,  consentirebbe all’Amministrazione Finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente dall’articolo 10-bis della legge 212/2000 e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di “indebiti” vantaggi fiscali e di operazioni “prive di sostanza economica”, impedendo di fatto al contribuente medesimo ogni legittima pianificazione fiscale.

 

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