Cashback e lotteria degli scontrini al via

NOME DELLA MISURA PERIODO NUMERO MINIMO DI TRANSAZIONI
Extra Cashback di Natale 8 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020 10
Cashback 2021 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022 50 nel semestre di riferimento
Super Cashback 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022 Non previsto
Lotteria degli scontrini Dal 1° gennaio 2021 Non previsto

 

Il programma di cashback

Il Programma consiste nel rimborso in denaro semestrale previsto per i soggetti (maggiorenni e residenti in Italia) che utilizzano strumenti di pagamento elettronici o app di pagamento (Satispay, Bancomat Pay, Apple Pay, Google Pay e altri) per gli acquisti effettuati in negozi, bar, ristoranti, supermercati o per il pagamento di artigiani e di professionisti.

I periodi semestrali di rimborso sono:

  • 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
  • 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;
  • 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.

Per poter accedere al rimborso occorre che i soggetti effettuino un numero minimo di 50 transazioni nel periodo. Ogni transazione è rimborsata al 10% dell’importo fino ad un massimo di 15 euro a transazione e nel limite massimo complessivo di 150 euro nel periodo.
Si sottolinea come il rimborso sia valido solamente per i soggetti che effettuano acquisti fuori dall’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione e vengano esclusi gli acquisti effettuati online. Sono, inoltre, esclusi i pagamenti per gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali e le operazioni relative a pagamenti ricorrenti addebitate su carta o su conto corrente.

Il Super Cashback

Dal 1° gennaio 2021, senza alcun importo minimo di spesa, sarà possibile concorrere per il cosiddetto Super Cashback. Ogni sei mesi verranno corrisposti 1.500 euro ai primi 100.000 cittadini che abbiano totalizzato, in un semestre, il maggior numero di transazioni con carte e app di pagamento. Ai fini del Super Cashback ogni operazione effettuata sarà equivalente indipendentemente dal suo importo.

Extra cashback di Natale

Nel periodo compreso tra l’8 e il 31 dicembre, prende il via il cosiddetto Extra cashback di Natale 2020. Viene previsto un rimborso del 10% dell’importo della transazione (fino ad un massimo di 15 euro per transazione) per gli acquisti effettuati con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay (altre app di pagamento (le altre app di pagamento saranno abilitate solamente da gennaio 2021). Il cashback complessivo non potrà in ogni caso superare i 150 euro ma saranno sufficienti 10 transazioni per poterne beneficiare.
Restano in ogni caso validi i limiti e i requisiti soggettivi previsti per il programma di cashback 2021.

I passaggi per aderire ai cashback

Per poter partecipare ai programmi di cashback è necessario:

  1. Scaricare l’applicazione Io;
  2. Registrarsi all’applicazione Io mediante l’utilizzo di Spid (Sistema pubblico di identità digitale) oppure di Carta d’Identità elettronica (Cie);
  3. Abilitare le carte o le applicazioni che si utilizzeranno per effettuare gli acquisti all’interno dell’app indicando anche il codice IBAN del conto sul quale si vuole ricevere i rimborsi.

Non sono previsti limiti circa la cumulabilità dei rimborsi cashback, nemmeno se gli aventi diritti appartengono alla stessa famiglia.

 Lotteria degli scontrini

Il governo ha istituito la cosiddetta “lotteria degli scontrini” ovvero il concorso a premi gratuito collegato allo scontrino elettronico che avrà inizio dal 1° gennaio. Possono parteciparvi tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia purché effettuino acquisti di beni e servizi (spesa minima 1 euro) pagando in contanti (che danno la possibilità di partecipare sollo alle estrazioni “ordinarie”) o con sistemi cashless (che permettono la partecipazione sia alle estrazioni ordinaria sia a quelle “zero contanti”).
Come per il programma cashback, vengono esclusi gli acquisti online e gli acquisti effettuati nello svolgimento dell’attività d’impresa o dell’attività professionale.
Saranno previste:

  • estrazioni settimanali ordinarie con sette premi da 5.000 euro ciascuno ed estrazioni settimanali zero contanti con 15 premi da 25.000 euro per i consumatori e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;
  • estrazioni mensili ordinarie con 3 premi da 30.000 euro ed estrazioni mensili zero contanti con 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti;
  • Estrazioni annuali ordinarie con un premio da 1.000.000 di euro ed estrazioni annuali zero contanti con un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente.

Dal 1° dicembre, sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it è possibile registrarsi per ottenere il «codice lotteria» necessario per giocare e per partecipare alle estrazioni. Il codice lotteria è abbinato in maniera univoca al codice fiscale del richiedente e va presentato alla cassa ad ogni pagamento.
La partecipazione alla lotteria virtuale avviene attraverso i biglietti virtuali che vengono assegnati per ogni euro speso. Ogni pagamento dà diritto a ricevere fino ad un massimo di 1000 biglietti virtuali anche se l’acquisto cui si riferisce è di importo superiore a 1000 euro. Non vi sono limiti al numero di biglietti virtuali che possono essere assegnati ai soggetti. Qualora l’importo speso fosse superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un ulteriore biglietto virtuale. Non sarà necessario conservare gli scontrini per poter partecipare alla lotteria e per riscuotere i premi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicherà (tramite PEC o raccomandata a/r) la vincita al soggetto interessato, il quale dovrà (a pena di decadenza) indicare le modalità con cui preferisce incassarla. Si sottolinea che tutte le vincite alla lotteria degli scontrini sono esenti da imposte.

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