Divieto di cumulo del credito d’imposta 4.0 con i contributi PSR

Le recenti comunicazioni regionali (ad esempio Regione Veneto con nota n. 0537378 del 17/12/2020) precisano il sostanziale divieto di cumulo del credito d’imposta 4.0 con i contributi erogati nell’ambito del Programma di sviluppo rurale .

Con riferimento al credito d’imposta 4.0 ricordiamo brevemente che si tratta di un credito di imposta:

  • del 40% per l’acquisto di beni strumentali nuovi che hanno le caratteristiche di interconnessione di cui all’allegato A della legge 232/2016;
  • del 20% se l’ammontare dell’acquisto supera i 2,5 milioni ma non 10 milioni;
  • del 6% se i beni strumentali non sono interconnessi.

Per quanto riguarda l’acquisto di macchine agricole, solitamente, le imprese agricole usufruiscono anche di contributi concessi agli investimenti finanziati con le operazioni strutturali nell’ambito dei bandi regionali dei piani di sviluppo rurale.

Ricordiamo, infatti, come il comma 192 della legge 160/2019 dispone che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Sul tema della cumulabilità delle due agevolazioni si era già espressa la Regione Lombardia con nota n. 89227 del 24 aprile 2020, nella quale aveva affermato che il credito di imposta non avendo natura di aiuto di Stato essendo rivolto alla generalità delle imprese, poteva essere cumulato con i contributi del Psr.

La Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, su richiesta della Regione Sicilia, si è espressa in merito, affermando che è possibile la cumulabilità tra il credito di imposta e il sostegno del PSR, in quanto il credito di imposta non si configura come aiuto di Stato; ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall’allegato II del regolamento UE n. 1305/2013. In particolare nell’allegato viene specificato che per gli investimenti in immobilizzazioni materiali nel settore agricolo il limite massimo fissato è pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile. Questa percentuale può essere maggiorata di un ulteriore 20% per:

  • Giovani agricoltori.
  • Gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori.
  • Le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.
  • Gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI (Partenariato Europeo per l’innovazione) (PSR 16.1.01)
  • Gli investimenti collegati alle misure 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (agricoltura biologica) del PSR.

Nel caso invece di investimenti in immobilizzazioni materiali per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, il limite massimo fissato è sempre pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile e tale aliquota può essere maggiorata di un ulteriore 20% solo per gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI (PSR 16.1.01) o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori.

Facciamo presente come nelle regioni del Nord solitamente il Psr eroga contributi nella misura del 35% della spesa del bene strumentale per cui per il credito di imposta ci sarebbe uno spazio solo per il 5%.

Risulta quindi evidente come tale interpretazione comporti nella pratica l’impossibilità di cumulare le due agevolazione suddette.

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