Recentemente, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 27/2020, di conversione, con modifiche, del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Si segnala, a tal proposito, che alcune disposizioni di tale Decreto, pur essendo state convertite in legge, sono state già oggetto di modifica, o, addirittura, di abrogazione, ad opera del Decreto Liquidità (ad esempio la sospensione della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti che con il Decreto Liquidità è stata riproposta con un’estensione del periodo). In sede di conversione del Decreto Cura Italia sono state sostanzialmente confermate la maggior parte delle disposizioni già oggetto di analisi con nostra Circolare n. 7/2020. Richiamiamo ora brevemente le novità più rilevanti introdotte nel corso dell’iter di conversione in Legge.
- Credito d’imposta negozi e botteghe: In sede di conversione è stato previsto che il credito in esame non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- Attività di controllo: stato abrogato il richiamo alle previsioni cui all’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 159/2015: non opera più pertanto, la proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, in forza della quale i termini di accertamento per l’anno 2015 scadevano nel 2022;
- Sospensione procedure esecutive sulla prima casa: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (30.04.2020) sono sospese, per sei mesi, le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore.