Attenzione al controllo delle lettere d’intento

In tema di adempimenti connessi alle lettere d’intento si ricorda come l’articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs 471/1997 disponga una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta che sarebbe stata indicata in fattura, oltre al pagamento del tributo, per chi pone in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c (vendita a seguito ricezione dichiarazione d’intento), senza aver prima riscontrato per via telematica l’effettiva presentazione della lettera d’intento.

l fornitore di un soggetto esportatore abituale deve quindi prestare particolare attenzione verificando telematicamente la presenza della lettera d’intento prima di effettuare l’operazione.

Si sottolinea come anche una condotta caratterizzata dal riscontro telematico successivo rispetto alla consegna dei beni comporti la violazione della norma facendo scattare in capo al fornitore le sanzioni sopra descritte.

È necessario pertanto riscontrare la presenza della lettera d’intento prima di eseguire l’operazione ottenendo prove idonee ad attestare l’esatto momento in cui il riscontro è stato fatto. A tal fine le soluzioni adottabili sono due:

  • Accedere al proprio cassetto fiscale (tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate), visualizzare la lettera d’intento in Pdf e salvare il file. In questo modo, la dichiarazione appare sul modello ministeriale e nella stampa vengono riportate la data e l’ora del riscontro. Si segnala di fare attenzione che in fase di stampa compaia l’ora e la data del riscontro (tali dati potrebbero essere evidenziati fuori dall’area di stampa). Pertanto, l’operatore dovrà porre attenzione ad eseguire la stampa con la data e l’ora del riscontro in quanto solo in questo modo potrà dar prova dell’avvenuto riscontro della lettera d’intento prima dell’effettuazione dell’operazione;
  • In alternativa (ma si consiglia in aggiunta poiché non sempre esce la data di effettuazione del riscontro) si può continuare ad usare il servizio sul sito dell’Agenzia delle Entrate, senza accedere al cassetto fiscale, e fare la stampa dell’esito, con la relativa data.

 

Si ribadisce quindi la necessità, in ogni caso, di procedere all’operazione di riscontro precedentemente all’emissione della fattura con i due metodi sopra indicati, e ponendo attenzione che nelle relative stampe di esito venga indicata data e ora in cui il controllo è stato eseguito così da poter provarlo in caso di contestazione dell’Ufficio.

Condividi:

Altri articoli