Al via la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per il credito sanificazione 2021

Dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021 è possibile comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, attraverso apposito modello, l’ammontare delle spese sostenute per misure di sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ammissibili ai fini della determinazione del relativo credito d’imposta sanificazione 2021.

Con l’art. 32 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), infatti, il legislatore ha introdotto la versione 2021 del credito sanificazione. La norma prevede che il credito spetti nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 nel limite di euro 60.000 di credito per ogni beneficiario ed euro 200 milioni come limite di spesa complessiva della manovra.

Le voci di costo ammissibili restano sostanzialmente invariate rispetto a quanto era previsto nella precedente versione salvo l’aggiunta tra i costi agevolabili delle spese di somministrazione di tamponi Covid-19 effettuati dai lavoratori.

Come per il credito d’imposta sanificazione 2020, previsto dal Decreto Rilancio, anche nella versione 2021 l’ammontare percentuale (30%) rappresenta un importo teorico poiché per calcolare l’effettivo credito spettante si dovrà attendere l’individuazione della percentuale massima fruibile da parte dell’Agenzia delle Entrate (entro il 12/11/2021). Una volta ottenuto questo dato si procederà a riparametrare il credito d’imposta spettante sulla base delle spese sostenute comunicate.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

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