L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020 fornisce delle precisazioni sulla cancellazione dei versamenti Irap introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 24 del Dl n. 34/2020), con particolare riguardo ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.
Si ricorda, infatti, che l’agevolazione Irap prevede che:
- il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto;
- l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della prima rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto e il saldo.
Nella risoluzioni in commento, l’Agenzia chiarisce che, salvo eventuali modifiche in sede di conversione, tale agevolazione esplica i propri effetti anche nei confronti di tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (esercizi “a cavallo”).
Al fine di individuare il «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019» nella risoluzione vi è una tabella con alcune esemplificazioni.