L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’Interpello n. 141/2021, ha confermato i precedenti orientamenti in materia di onere probatorio in caso di trasporto o spedizioni di beni dall’Italia ad un altro Stato europeo. La risposta ribadisce che in caso di inapplicabilità della presunzione disciplinata dal Regolamento Ue n. 282/2011, che prevede la predisposizione e la conservazione di una serie di documenti ai fini del godimento del regime di non imponibilità, è possibile, allo stesso fine, continuare ad applicare quanto previsto dalla prassi nazionale adottata prima dell’entrata in vigore del suddetto regolamento.
In particolare, quindi, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del suddetto Regolamento in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni.
Ad esempio, nel caso in cui il trasporto sia curato con i mezzi propri del cedente o del cessionario, risulta impossibile applicare la presunzione comunitaria. Pertanto, in tutti i casi in cui il contribuente non sia nella possibilità di produrre i documenti previsti dal Regolamento, egli deve produrre dei documenti alternativi che devono essere ritenuti soddisfacenti dall’Amministrazione fiscale di ciascun Paese.
Si ricorda sul punto che la prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria.