La Corte di Cassazione con sentenza n. 13628, depositata ieri, precisa che la presentazione della domanda di concordato preventivo (anche “in bianco”), non impedisce il pagamento dei debiti tributari che scadono successivamente con conseguenza che, superando le soglie, si commette il reato di omesso versamento. Il reato è escluso solo se un provvedimento del Tribunale vieta il pagamento di creditori anteriori o in caso di mancata autorizzazione al pagamento. Tale pronuncia è in contrasto con una precedente pronuncia della Cassazione (36320/2019).