Il Tribunale di Milano con un’ordinanza depositata il 10 giugno 2020 ha respinto il ricorso di un locale milanese, il quale aveva smesso di pagare le mensilità dovute dal febbraio scorso. Secondo il ricorrente l’improvvisa chiusura dell’attività per effetto del lockdown disposto dal Governo a inizio marzo sarebbe una causa di giustificazione sufficiente per la sospensione dei pagamenti. Il locatario, però, aveva subito attivato la fideiussione posta a garanzia del credito. Secondo il ristoratore tale escussione violava da un lato i decreti emergenziali (in tema di sospensione degli affitti commerciali) e dall’altro i diritti patrimoniali dello stesso, con conseguente rischio di segnalazione per inaffidabilità nel circuito bancario. Il Tribunale ha però respinto il ricorso sostenendo che non risulta esserci alcun automatismo tra l’attivazione della fideiussione a garanzia dei mancati pagamenti ed il danno irreparabile alla ricorrente derivante dalla segnalazione alla centrale rischi. Il giudice fa presente infatti che la circolare della Banca d’Italia n° 139 del 1991 esclude qualsiasi automatismo di segnalazione per un singolo episodio di sofferenza creditizia. Sulla base di questa considerazione il giudice cautelare ha rigettato l’istanza di bloccare l’escussione fideiussoria rimettendo di fatto la questione al tribunale per il merito.
Da tale pronuncia emerge, quindi, il principio di diritto secondo cui le garanzie sugli affitti possono essere attivate anche in tempo di Covid-19 e nonostante le previsioni dei decreti emergenziali.