L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021 ha comunicato che i Contribuenti che hanno presentato l’istanza di accesso al credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (c.d. bonus sanificazione 2021) potranno usufruirne interamente, in quanto le risorse messe a disposizione sono risultate sufficienti a coprire le richieste ricevute.
Il Decreto Sostegni- Bis, rinnovando il credito già previsto per il 2020, precisava che l’aliquota indicata (30%) fosse da considerarsi teorica poiché subordinata al ricalcolo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla base dell’intera somma richiesta dai Contribuenti e delle risorse spendibili.
I Contribuenti potranno verificare l’ammontare del credito riconosciuto consultando il cassetto fiscale all’interno della propria area riservata nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito può essere utilizzato in compensazione dal giorno 11 novembre con il modello F24 indicando nella delega di pagamento il codice tributo:
- “6951” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
L’identificativo trova il suo posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente proceda al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2021”.