Nella risposta all’interpello n. 170 del 9 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha trattato l’ipotesi di una riorganizzazione aziendale attuata mediante il conferimento contestuale di partecipazioni da parte di persone fisiche in una società di capitali di nuova costituzione.
Il principio ribadito in tale sede dall’Agenzia è che, nell’ambito di una riorganizzazione consistente in una pluralità di “conferimenti contestuali” di partecipazioni da parte di persone fisiche in una società di capitali, è possibile prevedere un aumento del patrimonio netto della società conferitaria, strutturato in modo tale da consentire la perfetta parità tra costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e aumento di capitale della società conferitaria corrispondente al singolo conferimento, anche laddove i costi fiscalmente riconosciuti delle partecipazioni conferite siano diversi da conferente a conferente (neutralità indotta).
L’Agenzia infatti evidenzia come i requisito del controllo di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR rileva esclusivamente in relazione al soggetto conferitario che acquista la partecipazione e tale acquisizione deve avvenire “uno actu”, ovvero attraverso un progetto unitario di acquisizione della partecipazione avente ad oggetto una partecipazione idonea a consentire alla società acquirente l’assunzione e/o incremento del controllo della società scambiata.
Pertanto, secondo l’Agenzia tale operazione di riorganizzazione non appare idonea ad integrare un disegno abusivo in quanto non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette.
Infine, per quanto concerne l’imposta sulle transazioni finanziarie l’Agenzia ritiene che l’operazione di riorganizzazione prospettata rientri nei casi di esclusione disciplinati dal decreto ministeriale 21 febbraio 2013 e pertanto non assoggettabile a tale imposta.