Comunicazione lavoratori autonomi occasionali: come procedere

L’articolo 13 del D.L. 146/2021 ha introdotto l’obbligo per le imprese di comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente i rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui l’impresa si serve per lo svolgimento della propria attività (si veda la nostra news del 27 dicembre 2021).

L’11 gennaio 2022, l’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato la Nota prot. n. 29/2022 in cui sono state fornite le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo sopra citato.

La Nota ha precisato che per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 (indipendentemente dalla data di avvio) e quelli avviati e conclusi a partire dal 21 dicembre 2021 la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio.

Per tutti i rapporti successivi (e quindi avviati successivamente all’11 gennaio 2022) restano ferme le regole previste dal D.L. 146/2021 secondo le quali le comunicazioni dovranno essere effettuate prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

La comunicazione deve essere effettuata a mezzo e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (vedi l’elenco). Poiché per tali comunicazioni sono stati individuati degli indirizzi di posta ordinaria (no PEC), in sede di controllo, ne potrà essere verificata l’adeguata conservazione da parte dei committenti.

La Nota prevede che la mail debba essere inviata senza allegati e deve presentare un contenuto minimo (in assenza delle informazioni specificamente la comunicazione sarà considerata omessa):

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso (se stabilito al momento dell’incarico).

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Infine, in caso di accesso ispettivo, il legislatore ha previsto il provvedimento di sospensione dell’attività aziendale anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato, a prescindere dalla percentuale di irregolarità sul totale dei lavoratori presenti.

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