Esterometro e forfetari: le novità dal 1° luglio 2022

Con la presente lo Studio ricorda che, a partire dal 1° luglio 2022, le operazioni effettuate (anche fuori campo) da e verso soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati ai fini Iva in Italia, non potranno più essere riepilogate nell’esterometro.  Con l’abolizione di quest’ultimo, infatti, i dati delle singole transazioni dovranno essere inviati al sistema di interscambio (SDI) con il formato XML della fattura elettronica:

  • i dati delle operazioni attive effettuate nei confronti di clienti esteri saranno comunicati inserendo nel campo “codice destinatario” il codice “XXXXXXX”;
  • i dati delle operazioni passive estere dovranno essere convertiti in XML utilizzando gli appositi Tipi Documento TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) e TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72) a seconda dell’operazione.

Per quanto riguarda le tempistiche, l’emissione delle fatture attive coincide con i normali obblighi di emissione della fattura (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e per i documenti passivi entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura ovvero dall’effettuazione dell’operazione).

 

I forfetari

Sempre a partire dal prossimo 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai titolari di partita Iva in regime forfettario.

In particolare, tale novità prevede l’obbligo di fatturazione elettronica per:

  • contribuenti forfettari;
  • soggetti in regime di vantaggio;
  • associazioni sportive dilettantistiche

che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. Per tutti i soggetti che non raggiungono la predetta soglia, c.d. micro-partite Iva, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2024.

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