L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 517 del 2 novembre 2020 ha fornito un importante chiarimento in tema di bonus facciate. Relativamente al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere oggetto di lavori agevolabili con il bonus facciate, il documento di prassi ha chiarito che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Pertanto, tale agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio, di cui all’articolo 90 del Tuir (ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa).
Considerato quanto sopra, se non esistono limitazioni sotto il profilo oggettivo pare logico concludere che il bonus facciate sarà applicabile anche agli immobili merce.
Si ricorda inoltre come l’Agenzia delle Entrate, con precedente documento di prassi, ha chiarito, altresì, che i titolari di reddito d’impresa possono beneficiare delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (cosiddetto “eco-bonus”) e per interventi antisismici (cosiddetto “sisma-bonus”), a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.