L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento dell’11 marzo 2021, ha approvato i nuovi modelli di istanza per avvalersi dei crediti d’imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese introdotti dal decreto Rilancio.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 26 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2021, riconosce:
- un credito d’imposta ai soggetti investitori pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020;
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un credito d’imposta alle società che soddisfano determinate condizioni, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021. La percentuale è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha previsto due distinte prenotazioni in due diverse tempistiche:
- per quanto riguarda gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società potranno richiedere il credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello a partire dal 12 aprile fino al 3 maggio;
- per le società che vogliono richiedere il credito d’imposta per gli aumenti di capitale l’istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.
Le istanze devono essere inviate telematicamente, anche tramite intermediario. A seguito della presentazione delle istanze è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle Entrate provvede a comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo dei crediti d’imposta effettivamente spettanti.
Segnaliamo che, come disposto dal D.M. 10 agosto 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entrambi i crediti d’imposta sono riconosciuti secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione, configurando in sostanza la procedura come un click day.
Secondo la normativa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento (tenendo presente che si dovrà comunque attendere l’esito del click day prima di poter utilizzare il credito), successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.