L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda introdotto dal decreto “Rilancio”.
Si ricorda che il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Pare opportuno segnalare che nella circolare in commento l’Agenzia conferma la necessità che il canone sia stato corrisposto e che in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica (con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni nel periodo d’imposta precedente) abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese.
L’Agenzia ha fornito, inoltre, importanti chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo. Come indicato nella circolare, il tax credit può essere utilizzato in compensazione oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa, può essere ceduto al locatore a titolo di pagamento del canone o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Per quanto riguarda la compensazione, questa deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”. Con riferimento al codice tributo, per eventuali approfondimenti, si allega alla presente anche la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020 con la quale viene istituto tale codice tributo.
Nell’ipotesi di cessione, l’Agenzia ha confermato che il credito d’imposta può essere oggetto di cessione, anche parziale. Nel caso di cessione del credito al locatore a titolo di pagamento del canone nella circolare si precisa che il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In pratica, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.
Il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità previste per il cedente, ossia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto oppure in compensazione. La quota di credito non utilizzata dal cessionario nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
Infine, in merito al divieto di cumulabilità con il credito d’imposta “botteghe e negozi” introdotto dal decreto “Cura Italia” la circolare precisa che nell’ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi, ad esempio per mancato pagamento del canone di locazione, è possibile optare per il credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio”.