Reverse charge fino al 2026 per il settore elettronico ed energetico

Il reverse charge è un meccanismo contabile adottato dagli Stati membri che deroga alla procedura normale di applicazione dell’IVA secondo il sistema della rivalsa. Esso mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario.

L’articolo 22 del Dl 73/2022, decreto Semplificazioni fiscali, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea (Direttiva n. 2022/890), ha prorogato al 31 dicembre 2026 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile per le operazioni dei settori elettronico ed energetico. Per tali operazioni, infatti, l’applicazione del reverse charge era in scadenza a fine giugno 2022.

Si sottolinea che il reverse charge in questi casi si applica alle cessioni non dirette al consumo finale che siano effettuate tra soggetti titolari di partita Iva.

Le operazioni interessate dalla proroga sono:

  • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative, ossia i telefoni cellulari;
  • cessioni di console da gioco, tablet, Pc e laptop;
  • cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (direttiva 2003/87/Ce);
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva Ce n. 2003/87 e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

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