Nuove Regole per le Transazioni Intra-UE “Ex Works”

Si ricorda che a partire dal 1° settembre 2024, sono entrate in vigore nuove normative per le transazioni intra-UE “ex works” (Exw).

È infatti ora necessario monitorare il trasporto delle merci nelle cessioni intra-UE in cui i beni vengono messi a disposizione dell’acquirente perché ne curi direttamente il trasporto (o incarichi terzi per suo conto) verso la destinazione finale. Se le merci non arrivano nello stato di destinazione entro 90 giorni dalla consegna, il venditore deve addebitare e pagare l’IVA per evitare sanzioni.

Sono previste sanzioni del 50% per le transazioni intra-UE non imponibili se le merci non arrivano nello stato di destinazione entro 90 giorni. Tuttavia, se l’IVA viene pagata entro 30 giorni dopo il periodo di 90 giorni, la sanzione non si applica.

Prova di Partenza e Arrivo della merce: Il periodo di 90 giorni viene conteggiato dal  momento della consegna ed è fondamentale avere un documento che certifichi tale data come un documento di trasporto (ad esempio CMR). La transazione è considerata completata quando le merci arrivano nello stato di destinazione, non solo quando lasciano l’Italia.

In alternativa al CMR, la prova di consegna può avvenire anche tramite apposito certificato di arrivo contenente i seguenti requisiti:

  • Dati del cedente e del cessionario;
  • Dettaglio dei beni oggetto di cessione;
  • Timbro e firma del soggetto che riceve la merce;
  • Luogo e data di consegna della merce.

Se la prova del trasferimento viene ottenuta dopo la scadenza, è possibile recuperare l’IVA tramite una nota di credito o una richiesta di rimborso entro due anni dal pagamento dell’IVA.

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