L’art. 1 comma 1 del DPR 100/1998 non prevede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le fatture c.d. “a cavallo d’anno” (es. momento di effettuazione dell’operazione dicembre 2021 – fattura ricevuta nel gennaio 2022).
Tale deroga ha importanti conseguenze nelle liquidazioni iva dei mesi di dicembre e gennaio: l’operazione effettuata a dicembre la cui fattura sia stata ricevuta e conseguentemente annotata nei primi 15 giorni di gennaio dell’anno successivo dovrà essere considerata, ai fini della detrazione Iva, nella liquidazione del mese di gennaio.
Poiché il momento di effettuazione dell’operazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, in virtù della possibilità di emettere la fattura entro dodici giorni dal momento di effettuazione, la disciplina prevista a cavallo d’anno risulta particolarmente rilevante in termini operativi.