I controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle false dichiarazioni d’intento

L’articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972 stabilisce che l’esportatore abituale, attraverso lo strumento della lettera d’intento, può richiedere ai propri fornitori di emettere fattura senza applicazione dell’Iva, fino al raggiungimento del limite del proprio plafond. La lettera o dichiarazione d’intento rappresenta quindi il documento attraverso cui l’esportatore abituale esprime la volontà di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell’Iva.

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle segnalazioni ai fornitori di esportatori abituali rilevando delle condotte illecite da parte dei loro clienti che, pur non rispondendo ai requisiti per essere considerati esportatori abituali, hanno presentato comunque dichiarazioni d’intento per beneficiare indebitamente del vantaggio Iva. I controlli effettuati, infatti, sfruttando le informazioni telematiche (trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento e la fatturazione elettronica), riescono ad intercettare i soggetti che abbiano presentato lettere d’intento ideologicamente false.

La ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate della c.d. “warning letter” porta con sé una serie di conseguenze:

  • viene suggerito all’impresa fornitrice di interrompere i rapporti con il cliente o di evitare, dal momento della ricezione della comunicazione, di emettere nuove fatture senza Iva al soggetto attenzionato. In ogni caso, la segnalazione del falso esportatore abituale comporterà l’impossibilità di emettere una nuova fattura elettronica in cui viene richiamata la lettera d’intento;
  • avendo avuto notizia della condotta del cliente, le imprese fornitrici, una volta conosciuta l’anomalia, diventano consapevolmente partecipi alla realizzazione di una operazione illecita e quindi direttamente sanzionabili.

Si raccomanda alle imprese fornitrici che ricevono dichiarazioni d’intento di effettuare accurati controlli del cliente andando a raccogliere preventivamente una serie di documentazione che attesti, ad esempio:

  • l’effettiva trasmissione preventiva della dichiarazione d’intenti all’agenzia delle Entrate (es. il riscontro della ricevuta di trasmissione verificabile all’interno del cassetto fiscale da effettuarsi anticipatamente all’ effettuazione dell’operazione senza applicazione dell’iva con verifica della data e del codice fiscale del fornitore nella dichiarazione d’intento stessa);
  • l’effettiva operatività della società anche con riferimento alle operazioni con l’estero;
  • il rispetto degli obblighi contabili e fiscali (ultimo bilancio depositato in Camera di commercio, dichiarazioni Iva presentate dal cliente);
  • l’iscrizione al Vies o altri controlli che possono permettere di appurare che l’attività del cliente è effettivamente legata ad operazioni con l’estero;
  • analizzare eventuali anomalie operative, commerciali o strutturali del cliente.

Quanto sopra si unisce ai nuovi controlli che l’Agenzia delle Entrate effettuerà a far data dal 1° gennaio 2022 ed illustrati nel Provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021.

L’Agenzia delle Entrate vaglierà, attraverso controlli incrociati fra le proprie banche dati e le dichiarazioni d’intento emesse, la correttezza delle stesse.

In caso di esito irregolare delle verifiche dell’Agenzia delle Entrate:

  • le dichiarazioni di intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico – si veda primo punto precedente;
  • l’Agenzia delle Entrate invia all’esportatore abituale (generalmente tramite PEC) una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le motivazioni;
  • l’esportatore abituale potrà far valere le proprie ragioni che se condivise dall’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni consentiranno lo sblocco della dichiarazione d’intento con relativa comunicazione all’esportatore abituale;
  • l’Agenzia delle Entrate invia inoltre al fornitore dell’esportatore abituale una comunicazione (generalmente via PEC), che riporta i dati identificativi dell’esportatore abituale a cui è stata invalidata la dichiarazione d’intento con i relativi dati e n. di protocollo;
  • all’esportatore abituale viene, inoltre, inibita la facoltà di emettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate con conseguente scarto motivato;
  • il fornitore dell’esportatore abituale riceve una ricevuta di scarto motivato relativa all’eventuale fattura elettronica emessa senza applicazione dell’Iva ed indicante gli estremi della ricevuta d’intento invalidata.

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