L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 10 giugno 2020, fornisce il modello e le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio. La richiesta potrà essere predisposta e inviata dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario (mediante il canale telematico Entratel) oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.
Si allega, inoltre, la guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate nella quale vengono fornite tutte le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza.
Pare opportuno ricordare che il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).
Per quanto riguarda i requisiti da rispettare si ricorda che il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, mentre il secondo è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Le eccezioni al requisito del calo del fatturato sono previste per chi ha avviato l’attività dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato) e per gli operatori con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale) ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 quando è scattato lo stato di emergenza per il coronavirus.
Per procedere al calcolo del contributo, alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o supporto per l’invio della pratica.